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Attuazione della RFFA: le ordinanze entrano in vigore il 1° gennaio 2020

Berna, 13.11.2019 – Nella seduta del 13 novembre 2019 il Consiglio federale ha adottato tre ordinanze relative alla legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA). Le modifiche che vertono sugli aspetti fiscali entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Vertono sugli aspetti fiscali l’ordinanza sull’imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi (ordinanza sul patent box), l’ordinanza concernente la deduzione fiscale sull’autofinanziamento delle persone giuridiche e la modifica dell’ordinanza sul computo globale dell’imposta (d’ora in poi: ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere).

L’ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere stabilisce come computare nelle imposte dovute in Svizzera le imposte alla fonte estere non recuperabili riscosse su dividendi, interessi e diritti di licenza. La deduzione sull’autofinanziamento permette di dedurre dall’utile imponibile gli interessi figurativi su una parte del capitale proprio. L’ordinanza sull’imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi disciplina essenzialmente l’applicazione dello standard dell’OCSE relativo ai patent box. Inoltre, contiene precisazioni sulla determinazione dell’utile da brevetti e diritti analoghi.

Le tre ordinanze sono state in linea di principio accolte favorevolmente dai partecipanti alla procedura di consultazione. Il Consiglio federale ha quindi apportato soltanto esigui adeguamenti ai progetti posti in consultazione.

SOURCE: www.admin.ch

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