COVID-19 e accordo Italia-Svizzera sulla tassazione dei frontalieri

Al fine di evitare la doppia imposizione, le autorità svizzere e quelle italiane hanno trovato un accordo per definire il regime fiscale dei lavoratori frontalieri che durante il periodo di pandemia e lockdown, hanno praticato il telelavoro operando da uno Stato diverso da quello in cui sono regolarmente dipendenti. Le autorità competenti svizzere e italiane hanno quindi convenuto quanto segue:

  1. In via eccezionale e provvisoria, si accetta che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 4, della Convenzione e dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell’altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe (“reddito”) in assenza di tali misure. Si considera che il primo paragrafo del presente accordo amichevole si applica alle persone fisiche residenti in uno Stato contraente che svolgono abitualmente un’attività dipendente nell’altro Stato e che, per il periodo in cui il presente accordo amichevole è applicabile, ricevono in corrispettivo dell’attività dipendente esercitata straordinariamente a causa delle norme sanitarie governative nel loro Stato di residenza, sia a tempo pieno che a tempo parziale, dei redditi;
  2. In via eccezionale e provvisoria, si accetta che, ai fini dell’applicazione dell’Accordo del 3 ottobre 1974, i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell’altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro situato in detto altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19 (in particolare, Decreto Ministeriale italiano 120/2020 del 17 marzo 2020), sono considerati frontalieri ai sensi dell’Accordo del 3 ottobre 1974.
  3. Il presente accordo amichevole entra in vigore il giorno successivo alla firma da parte delle due autorità competenti. Le sue disposizioni si applicano dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 compreso. Esso è tacitamente rinnovabile, a partire da tale data, di mese in mese.

FONTE: www.estv.admin.ch

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