Il Regno Unito si libera dalle disposizioni della DAC6 in materia di reporting

A seguito della Brexit, il governo del Regno Unito ha deciso di non procedere con l’attuazione della Direttiva del Consiglio dell’UE (UE) 2018/822 (DAC6), che prevede l’obbligo di reporting di regimi di pianificazione fiscale transfrontalieri.

Con il nuovo accordo di libero scambio firmato dal Regno Unito con l’UE, entrambi i paesi si sono impegnati a rispettare gli standard dell’OCSE, senza tuttavia prevedere ulteriori obblighi.

Di conseguenza, nel Regno Unito, la normativa volta ad attuare la DAC6 sarà abrogata e sostituita, richiedendo agli intermediari britannici di segnalare solo i regimi che hanno fini elusivi nei confronti del Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE o che occultino la titolarità effettiva delle entità (tali regimi sono anche detti “regimi di pianificazione fiscale di categoria D”).

Il problema è che il sistema di reporting della DAC6 prevedeva obblighi di reporting per una categoria molto più ampia di regimi di pianificazione fiscale, che d’ora in poi saranno regolati esclusivamente dalla legislazione preesistente nel Regno Unito, la quale si concentra esclusivamente sui sistemi di elusione fiscale.

Sebbene lo schema cerchi di ridurre gli oneri amministrativi relativi agli obblighi di compliance per le imprese, è importante evidenziare che gli obblighi di reporting della DAC6 continueranno ad applicarsi quando un intermediario dell’UE è coinvolto in una transazione con altro intermediario del regno Unito.

FONTE: www.legislation.gov.uk

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