IMPOSTA PREVENTIVA: CAMBIA LA PROCEDURA DI NOTIFICA

Due buone notizie per i gruppi svizzeri e multinazionali con controllate svizzere sul tema dell’imposta preventiva.

A partire dal 1° gennaio 2023 entrano in vigore i cambiamenti legati all’Ordinanza del 4 maggio 2022 (RU 2022 307) sulla procedura di notifica all’interno di un gruppo ai fini dell’imposta preventiva. Procedura che sostituisce il pagamento dell’imposta alla fonte svizzera su dividendi, dividendi occulti e simili.

La prima novità è la riduzione della quota di partecipazione qualificata: è sufficiente che la società straniera detenga direttamente almeno il 10% del capitale della società svizzera (prima era al 20%).

La seconda è che l’autorizzazione richiesta in ambito internazionale avrà una validità di cinque anni, anziché tre. 

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21), la Confederazione riscuote un’imposta preventiva sui “redditi da capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro, destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite e sulle prestazioni assicurative”.

Nel caso di redditi da beni mobili soggetti all’imposta preventiva, il credito d’imposta sorge nel momento in cui la prestazione imponibile è esigibile, e l’imposta preventiva scade 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale.

Nel caso di prestazioni (dividendi e prestazioni valutabili in denaro) pagate all’interno di un gruppo, il contribuente può essere autorizzato ad adempiere al suo obbligo fiscale attraverso la notifica della prestazione imponibile invece di pagare l’imposta. Se il contribuente soddisfa i requisiti materiali per questa procedura (di notifica), deve dichiarare la prestazione imponibile entro 30 giorni dall’insorgere della pretesa fiscale e comunicarla all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

La procedura di notifica è possibile sia a livello svizzero che a livello internazionale. 

In questa fase transitoria, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2022 incluso, si applicherà ancora la legge vigente. In questo caso, il legislatore prevede la data di presentazione della domanda come criterio per l’applicazione della vecchia o della nuova legge. Pertanto, la data del timbro postale è determinante.

La possibilità di espletare una procedura di notifica online tramite il portale dell’AFC non è ancora disponibile, ma dovrebbe esserlo in futuro.

FONTE: LIP – Federal Law on withholding tax

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